Elenchi INTRASTAT in Italia: guida completa alle cessioni e agli acquisti intra-UE di beni
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Elenchi INTRASTAT in Italia: guida completa alle cessioni e agli acquisti intra-UE di beni

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Se la sua azienda vende o acquista beni con altri Paesi dell'Unione europea, gli elenchi riepilogativi INTRASTAT non sono un dettaglio burocratico: sono un obbligo fiscale e statistico che l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli monitora con attenzione. Le anticipo subito l'essenziale: le cessioni intracomunitarie di beni vanno dichiarate con il modello INTRA-1 bis dalla prima operazione, senza alcuna soglia, mentre gli acquisti entrano nel modello INTRA-2 bis solo a fini statistici e solo sopra i 2.000.000 €. Confondere i due piani è l'errore che vedo più spesso — e quello che costa di più.

In questa guida le spiego, da fiscalista, come funziona davvero il sistema unificato INTRASTAT italiano: chi deve presentare gli elenchi, con quali scadenze, quali operazioni vanno incluse e come regolarizzare gli errori. Se opera in Italia senza una sede stabile, il mio consiglio è chiaro: si affidi a un rappresentante fiscale in Italia per gestire l'identificazione IVA e la presentazione telematica senza rischi. Vediamo insieme, punto per punto, tutto quello che deve sapere per essere in regola nel 2026.

Illustration : entrepôt, palettes et camion — Intrastat

Che cosa sono gli elenchi INTRASTAT: un sistema, due componenti

In Italia, a differenza di altri Paesi europei, non esistono due dichiarazioni separate — una statistica e una fiscale. Esiste un solo sistema, gli elenchi riepilogativi INTRASTAT, che assolve contemporaneamente a due funzioni: fornire allo Stato i dati statistici sugli scambi di beni intra-UE e permettere all'Amministrazione finanziaria di controllare l'imposta sulle cessioni intracomunitarie. Il sistema si articola in due modelli principali: INTRA-1 per le cessioni (i beni che escono dall'Italia) e INTRA-2 per gli acquisti (i beni che entrano in Italia). Capire questa architettura è il primo passo per gestire correttamente i propri obblighi.

La componente statistica

La componente statistica risponde a un'esigenza di monitoraggio dei flussi commerciali tra Stati membri, dopo l'abolizione delle barriere doganali interne al mercato unico. Riguarda sia le cessioni sia gli acquisti di beni e raccoglie informazioni dettagliate: codice della nomenclatura combinata (NC8), massa netta, valore statistico, Paese di origine e di destinazione, modalità di trasporto. Per gli acquisti, dal 2018 questa è l'unica valenza dell'elenco INTRA-2 bis: non c'è più alcun obbligo fiscale legato agli acquisti intracomunitari, ma solo un obbligo statistico che scatta al superamento di una soglia elevata.

La componente fiscale riepilogativa: l'elenco INTRA-1

La componente fiscale riguarda esclusivamente le cessioni intracomunitarie di beni e si concretizza nel modello INTRA-1 bis. Questo elenco riporta il dettaglio nominativo di ogni cliente UE, il numero di identificazione IVA della controparte, l'ammontare delle operazioni e la natura della transazione. È lo strumento con cui l'Amministrazione incrocia le cessioni dichiarate dal fornitore italiano con gli acquisti dichiarati dall'acquirente in un altro Stato membro, per verificare la corretta applicazione del regime di non imponibilità. È, in altre parole, il cuore fiscale del sistema.

La differenza tra le due componenti

CriterioParte fiscale (INTRA-1)Parte statistica
Che cos'è?Riepilogo fiscale delle cessioni intra-UE di beniRilevazione dei flussi di beni in entrata e uscita
Chi presenta?Chi effettua cessioni intracomunitarie di beniChi supera le soglie statistiche di cessione o acquisto
SogliaDalla prima cessione, nessuna soglia di esenzioneAcquisti: 2.000.000 € per trimestre
ComplessitàMedia: dati nominativi e IVA delle contropartiAlta: NC8, massa, valore statistico, trasporto
Rischio principaleSanzioni fiscali e disallineamento con il VIESSanzioni per omessa rilevazione statistica

Chi deve presentare gli elenchi INTRASTAT?

L'elenco fiscale riepilogativo (INTRA-1 bis)

Deve presentare l'elenco INTRA-1 bis ogni soggetto titolare di partita IVA in Italia che effettua cessioni intracomunitarie di beni verso soggetti passivi di altri Stati membri. Non conta la dimensione dell'azienda né il volume delle vendite: conta il fatto stesso di aver realizzato una cessione intra-UE nel periodo. Anche un'impresa estera identificata ai fini IVA in Italia rientra pienamente in questo obbligo.

  • Vendite B2B / cessioni intracomunitarie di beni verso clienti soggetti passivi IVA in un altro Stato membro, spediti o trasportati fuori dall'Italia.
  • Trasferimenti di stock a se stessi verso un magazzino in un altro Paese UE (tipico dei flussi logistici come Amazon FBA): sono assimilati a cessioni e vanno dichiarati.

L'elenco statistico degli acquisti (INTRA-2 bis): un obbligo più mirato

Per gli acquisti la logica è completamente diversa. Dal 2018 l'elenco INTRA-2 bis ha valenza puramente statistica e va presentato solo quando gli acquisti intracomunitari di beni superano una soglia elevata. Sotto tale soglia non c'è alcun obbligo di deposito dell'INTRA-2 bis.

  • Acquisti di beni: obbligo mensile di presentazione dell'INTRA-2 bis solo se il totale degli acquisti intra-UE di beni raggiunge o supera i 2.000.000 € nel trimestre.
  • Cessioni di beni: nessuna soglia di esenzione — l'INTRA-1 bis è sempre dovuto dalla prima operazione, con periodicità mensile o trimestrale a seconda del volume.

I due piani sono indipendenti: la sua posizione sulle cessioni non ha alcun effetto sull'obbligo statistico degli acquisti, e viceversa. Può benissimo essere tenuto a presentare l'INTRA-1 bis per una singola cessione ed essere invece esonerato dall'INTRA-2 bis perché i suoi acquisti restano sotto soglia. Valuti sempre le due componenti separatamente.

A quale scadenza presentare gli elenchi?

La periodicità di presentazione dipende dal volume delle operazioni, ma il termine è uno solo e va rispettato con precisione. Le anticipo la regola d'oro: si guardi il calendario con anticipo, perché il ritardo, anche di un solo giorno, è sanzionabile.

Il calendario di presentazione 2026

DichiarazioneScadenzaPeriodicità
INTRA-1 bis (cessioni di beni)Entro il 25 del mese successivo al periodo di riferimentoTrimestrale se cessioni ≤ 50.000 € in ciascuno dei 4 trimestri precedenti; mensile se > 50.000 €
INTRA-2 bis (acquisti di beni)Entro il 25 del mese successivo al periodo di riferimentoMensile, solo se acquisti ≥ 2.000.000 € nel trimestre

Le soglie INTRASTAT

Le soglie determinano non se dichiarare, ma con quale periodicità e per quale componente. Per le cessioni, la soglia di 50.000 € per trimestre distingue la periodicità trimestrale da quella mensile, ma non esonera mai dall'obbligo. Per gli acquisti, la soglia di 2.000.000 € è invece una vera soglia di esonero statistico. Per un quadro completo e aggiornato di tutte le soglie applicabili nei diversi Stati membri, le consiglio di consultare la nostra guida ai soglie Intrastat nell'UE.

I portali di presentazione

La presentazione degli elenchi INTRASTAT avviene esclusivamente per via telematica. Il canale principale è quello dei servizi telematici doganali dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM), tramite l'applicazione Intraweb per la compilazione e l'invio. In alternativa, gli elenchi possono transitare per i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate (AdE) — Entratel e Fisconline. La scelta del canale dipende dalle abilitazioni di cui dispone: in ogni caso serve una registrazione preventiva ai servizi telematici.

Quali operazioni dichiarare? Il dettaglio dei flussi

Le vendite B2B (cessioni intracomunitarie)

Sono il cuore dell'elenco INTRA-1 bis. Ogni volta che vende beni a un soggetto passivo IVA di un altro Stato membro, con trasporto o spedizione dei beni fuori dall'Italia, realizza una cessione intracomunitaria non imponibile che va riepilogata. Attenzione al numero di identificazione IVA del cliente: deve essere valido e verificato nel VIES, perché è proprio l'incrocio tra la sua cessione e l'acquisto del cliente a giustificare la non imponibilità. Una partita IVA errata o non attiva è la causa più frequente di rettifiche e contestazioni.

I trasferimenti di stock

Molti operatori dimenticano che spostare i propri beni verso un magazzino situato in un altro Stato membro — senza vendita, ma per stoccaggio o logistica — costituisce un'operazione assimilata a una cessione intracomunitaria. È il caso classico dei venditori online che alimentano i centri logistici europei (ad esempio Amazon FBA). Questi movimenti vanno dichiarati nell'INTRA-1 bis con il codice natura della transazione appropriato, anche se non c'è passaggio di proprietà. Ignorarli genera un disallineamento tra i registri IVA e gli elenchi presentati.

I resi di merce

Anche i resi di merce sono operazioni rilevanti e vanno dichiarati, ma con un codice specifico di natura della transazione che li identifica come restituzioni. Un reso di beni precedentemente ceduti a un cliente UE, o la restituzione al fornitore estero di beni precedentemente acquistati, non va semplicemente omesso: va registrato con il codice corretto affinché gli elenchi riflettano fedelmente i flussi effettivi. La coerenza tra fatture, note di variazione ed elenchi è ciò che l'Amministrazione verifica in caso di controllo.

Come compilare i suoi elenchi?

La compilazione degli elenchi INTRASTAT segue una logica precisa. Le propongo un metodo in tre passaggi, quello che applico con i miei clienti per non lasciare nulla al caso.

Passo 1: il calendario

Prima di tutto, definisca la sua periodicità. Verifichi il volume delle cessioni intracomunitarie di beni nei quattro trimestri precedenti: se in ciascuno di essi è rimasto entro i 50.000 €, la periodicità dell'INTRA-1 bis è trimestrale; se lo ha superato anche in un solo trimestre, diventa mensile. Per gli acquisti, controlli se il totale trimestrale raggiunge i 2.000.000 €: solo in tal caso scatta l'obbligo mensile dell'INTRA-2 bis. Fissato questo, segni in agenda tutte le scadenze del 25 del mese per l'intero anno.

Passo 2: la componente fiscale riepilogativa

Il secondo passo è compilare la parte fiscale, ossia i modelli che portano il dettaglio delle cessioni e le relative rettifiche. Ogni modello ha un contenuto e una valenza precisi: è fondamentale scegliere il modello giusto per ciascun tipo di operazione.

La tabella seguente riepiloga i modelli INTRASTAT per i beni e la loro valenza:

ModelloContenutoValenza
INTRA-1 bisCessioni intracomunitarie di beniFiscale + statistica
INTRA-1 terRettifiche a cessioni di periodi precedentiFiscale
INTRA-2 bisAcquisti intracomunitari di beniSolo statistica (dal 2018, se soglia)
INTRA-2 terRettifiche ad acquisti di periodi precedentiStatistica

Passo 3: la componente statistica

Il terzo passo è la componente statistica, la più ricca di dati tecnici. Per ogni operazione dovrà preparare una serie di informazioni che vanno reperite dalle fatture, dai documenti di trasporto e dalle schede prodotto. Ecco i dati da avere sotto mano:

  1. Il periodo di riferimento (mese o trimestre).
  2. La natura della transazione (codice UE, vedi tabella).
  3. Il codice della merce secondo la nomenclatura combinata (NC8).
  4. Il Paese di origine dei beni.
  5. Il Paese di destinazione (cessioni) o di provenienza (acquisti).
  6. La massa netta in chilogrammi.
  7. Le unità supplementari, quando previste per la voce NC8.
  8. Il valore delle operazioni (e, ove richiesto, il valore statistico).
  9. La modalità di trasporto (codice UE, vedi tabella).
  10. Il numero di identificazione IVA della controparte UE.

Natura della transazione:

CodiceSignificato
11Acquisto/vendita a titolo definitivo
21Restituzione di beni
31Movimentazione senza trasferimento di proprietà (es. trasferimento a proprio deposito)

Modalità di trasporto:

CodiceModalità
1Trasporto marittimo
2Trasporto ferroviario
3Trasporto su strada
4Trasporto aereo
5Spedizioni postali
7Installazioni di trasporto fisse
8Navigazione interna
9Propulsione propria

Come regolarizzare un elenco?

Caso 1: note di variazione e resi commerciali

Quando emette o riceve una nota di variazione — per uno sconto, un abbuono, un errore di fatturazione o un reso commerciale — l'elenco del periodo interessato va rettificato. La correzione non si effettua cancellando il dato originario, ma tramite i modelli di rettifica INTRA-1 ter (per le cessioni) o INTRA-2 ter (per gli acquisti), che intervengono sulle operazioni di periodi precedenti. In questo modo la storia delle operazioni resta tracciabile e coerente.

Caso 2: reso fisico della merce

Se la merce rientra fisicamente — un cliente UE le restituisce beni difettosi, oppure lei rispedisce al fornitore estero beni non conformi — si tratta di un flusso fisico da dichiarare con il codice natura della transazione 21 (restituzione di beni). Il reso fisico genera un movimento di beni in senso inverso rispetto all'operazione originaria e come tale va rilevato nell'elenco del periodo in cui avviene, non semplicemente compensato con l'operazione iniziale.

Caso 3: resi di stock (Amazon/logistica)

Nei flussi logistici, il rientro di beni precedentemente trasferiti a un proprio magazzino in un altro Stato membro segue la stessa logica dei trasferimenti di stock: è un movimento senza trasferimento di proprietà (codice 31) in direzione opposta. Chi gestisce stock distribuiti su più Paesi UE deve tenere una contabilità di magazzino puntuale, perché ogni movimento — andata e ritorno — deve trovare riscontro negli elenchi. È qui che gli errori si accumulano più facilmente e dove un controllo periodico fa la differenza.

Sanzioni e penalità

  • Omessa, tardiva, incompleta o inesatta presentazione di un elenco: sanzione da 516 € a 1.032 € per ciascun elenco (art. 11, comma 4, D.Lgs. 471/1997).
  • La sanzione è ridotta della metà se la regolarizzazione avviene entro 30 giorni dalla richiesta dell'ufficio competente.
  • Tramite il ravvedimento operoso la sanzione può essere ulteriormente ridotta (ad esempio a 1/8 del minimo, pari a 64,50 €), se ci si mette in regola spontaneamente prima di controlli o contestazioni.
  • L'obbligo di presentazione degli elenchi trova fondamento nell'art. 50, commi 6 e 6-bis, del D.L. 331/1993 (conv. L. 427/1993).

Automatizzare i suoi elenchi

La compilazione manuale degli elenchi INTRASTAT è dispendiosa e soggetta a errori, soprattutto quando i volumi crescono. La buona notizia è che gran parte del lavoro può essere automatizzata. Ecco i tre leve su cui intervenire:

  1. ERP ed estrazione dati: configuri il suo gestionale o ERP perché produca automaticamente un file di export con tutti i campi richiesti dagli elenchi, a partire dai dati di fatturazione e di magazzino.
  2. Mappatura dei codici NC8: crei un'anagrafica prodotti che associ a ciascun articolo il corretto codice della nomenclatura combinata, la massa netta e le unità supplementari, evitando di ricercarli manualmente ad ogni invio.
  3. Esternalizzazione: affidi la compilazione e l'invio telematico a un professionista, mantenendo internamente solo il controllo dei dati di origine.

Per un'azienda estera che opera in Italia, delegare gli elenchi a un rappresentante fiscale in Italia è spesso la scelta più efficiente: si occupa dell'identificazione IVA, della tenuta dei registri, della compilazione e dell'invio nei termini, sollevandola da un adempimento tecnico e dal rischio di sanzioni.

Vuole mettere i suoi elenchi INTRASTAT al riparo da errori e ritardi? Parliamone! I nostri esperti analizzano i suoi flussi e le costruiscono una procedura su misura, dalla prima cessione fino all'invio telematico.


Domande frequenti

Qual è la differenza tra gli elenchi INTRASTAT e la liquidazione IVA?

Sono due adempimenti distinti e complementari. La liquidazione periodica e la dichiarazione IVA riguardano l'imposta complessiva dovuta dall'azienda, calcolata sul totale delle operazioni attive e passive. Gli elenchi INTRASTAT non servono a versare l'imposta, ma a fornire il dettaglio nominativo delle cessioni intracomunitarie di beni (e i dati statistici degli scambi), consentendo all'Amministrazione di incrociare le operazioni con quelle dichiarate dalle controparti negli altri Stati membri. In sintesi: la liquidazione riguarda quanto paga, gli elenchi riguardano con chi e cosa ha scambiato.

Devo presentare un elenco 'a zero' se non ho effettuato operazioni?

In linea generale no: se nel periodo di riferimento non ha realizzato alcuna operazione intracomunitaria di beni, non è tenuto a presentare un elenco privo di contenuto. L'obbligo di presentazione sorge in presenza di operazioni da dichiarare. Le consiglio comunque di documentare l'assenza di movimenti e, in caso di dubbi sulla sua specifica periodicità o posizione, di verificare con il suo consulente: le regole di dettaglio possono variare a seconda della situazione dell'operatore.

Gli elenchi riepilogativi sono obbligatori anche per i servizi?

In Italia la valenza fiscale degli elenchi riguarda solo le cessioni di beni (INTRA-1 bis). I servizi intra-UE seguono una procedura distinta: si dichiarano tramite i modelli INTRA-1 quater (servizi resi) e INTRA-2 quater (servizi ricevuti), con regole e soglie proprie. Non vanno quindi confusi con gli elenchi dei beni. Per il dettaglio degli obblighi sui servizi, consulti la nostra guida dedicata all'elenco riepilogativo dei servizi.

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Informazioni sull’autore

Natacha Petit

Esperta IVA

Esperta IVA presso Eurofiscalis, Natacha Petit assiste le imprese sui loro obblighi dichiarativi e sulla conformità IVA in Europa. Aiuta le aziende a mettere in sicurezza le operazioni transfrontaliere, dall'identificazione fino al recupero dell'IVA estera.