Che cosa sono gli elenchi riepilogativi INTRASTAT dei servizi?
Gli elenchi riepilogativi INTRASTAT sono dichiarazioni presentate all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli per le operazioni intracomunitarie. Per i servizi resi si utilizza il modello INTRA 1-quater. Riguardano i soggetti passivi stabiliti in Italia che forniscono servizi a imprese situate in un altro Stato membro dell'Unione europea.
L'obiettivo è consentire il controllo della tassazione IVA delle prestazioni di servizi intracomunitarie. Nel caso più frequente il prestatore italiano fattura senza IVA e il committente soggetto passivo assolve l'imposta nel proprio Paese tramite inversione contabile.
L'elenco è quindi collegato all'IVA, ma non è una dichiarazione IVA in senso proprio. È distinto dalla liquidazione periodica IVA e dagli elenchi INTRASTAT relativi ai beni.
| Dichiarazione | Operazioni interessate | Amministrazione / strumento |
| Liquidazione IVA / dichiarazione annuale | IVA italiana e operazioni da riportare | Agenzia delle Entrate |
| INTRASTAT servizi (INTRA 1-quater) | Prestazioni di servizi B2B intracomunitarie rese | Agenzia delle Dogane (ADM) |
| INTRASTAT beni (INTRA 1-bis) | Cessioni intracomunitarie di beni | Agenzia delle Dogane (ADM) |
Non confondere una prestazione di servizi intracomunitaria con una cessione di beni. I servizi B2B possono rientrare nell'INTRA 1-quater; le vendite di beni seguono altri obblighi (INTRA 1-bis).
Chi deve presentare gli elenchi riepilogativi dei servizi?
Un soggetto passivo stabilito in Italia deve presentare l'elenco quando rende una prestazione di servizi a un committente soggetto passivo in un altro Stato membro dell'UE e la prestazione rientra nella regola generale B2B con assolvimento dell'imposta da parte del committente.
La logica da verificare è la seguente:
- il prestatore è stabilito in Italia;
- il committente è un soggetto passivo di un altro Paese dell'UE;
- il committente dispone di un numero di identificazione IVA valido (iscritto al VIES);
- la prestazione rientra nella regola generale dei servizi B2B (art. 7-ter del DPR 633/72);
- l'IVA è dovuta dal committente nel suo Paese tramite inversione contabile.
È necessaria una partita IVA in Italia valida e l'iscrizione al VIES. Anche i contribuenti in regime forfettario possono essere interessati: il regime evita di addebitare l'IVA italiana, ma non elimina automaticamente gli obblighi dichiarativi intracomunitari.
Esiste una soglia per gli elenchi dei servizi?
No. Per i servizi resi non esiste una soglia minima di valore. Una consulenza di 200 € fatturata a una società tedesca può essere dichiarabile se ricorrono le condizioni. L'obbligo dipende dalla natura dell'operazione, non dal volume.
Se inizi a fatturare clienti B2B nell'UE, crea il riflesso INTRA fin dalla prima fattura. Aspettare un volume significativo è un errore: il rischio nasce spesso dalle piccole prestazioni dimenticate.
Quali prestazioni si dichiarano nell'INTRA 1-quater?
Si dichiarano principalmente le prestazioni di servizi B2B intracomunitarie che rientrano nella regola generale di territorialità. Sono le prestazioni per le quali il committente estero è debitore dell'IVA nel suo Stato membro.
Esempi frequenti di prestazioni da dichiarare:
- prestazioni di consulenza;
- servizi informatici;
- sviluppo software;
- marketing e pubblicità;
- prestazioni amministrative o intellettuali;
- assistenza tecnica a distanza;
- prestazioni di gestione o di analisi.
In questi casi la fattura è emessa senza IVA italiana, con l'indicazione dell'inversione contabile. L'importo della prestazione deve essere coerente con la tua liquidazione IVA.
Quali prestazioni non vanno negli elenchi?
Non tutte le prestazioni fatturate a un cliente europeo rientrano nell'INTRA 1-quater. Alcune seguono una regola particolare di territorialità o un regime speciale e sono imponibili nel luogo di esecuzione.
| Prestazione | INTRA 1-quater? | Perché |
| Consulenza a una società tedesca soggetto passivo | Sì | Regola generale B2B, inversione contabile del committente |
| Sviluppo software per una società francese | Sì | Servizio B2B intracomunitario classico |
| Lavori su un immobile situato in Spagna | No | Servizio relativo a un bene immobile (art. 7-quater) |
| Biglietti per un evento in Belgio | No | Accesso a una manifestazione localizzata |
| Trasporto di passeggeri | No | Regola particolare di territorialità |
| Servizi di agenzia di viaggio | No | Regime speciale (art. 74-ter) |
| Vendita di merci a una società belga | No | Non è una prestazione di servizi (cessione) |
| Prestazione a un cliente svizzero o britannico | No | Cliente fuori UE, quindi nessun INTRA |
Le esclusioni classiche sono i servizi relativi a beni immobili, il trasporto di passeggeri, le prestazioni di ristorazione e catering, i servizi delle agenzie di viaggio, il noleggio a breve termine di mezzi di trasporto e i servizi esenti nello Stato membro del committente.
Momento di effettuazione: quando si dichiara la prestazione?
La domanda giusta non è solo quando hai emesso la fattura, ma quando l'operazione si considera effettuata ai fini IVA. La prestazione va riferita al periodo in cui si considera effettuata secondo l'art. 6 del DPR 633/72.
In pratica conviene allineare tre elementi:
- la data di ultimazione della prestazione;
- la data della fattura ed eventuali acconti;
- il periodo indicato nell'elenco INTRA e nella liquidazione IVA.
Quando si presentano gli elenchi riepilogativi?
Gli elenchi si presentano con periodicità mensile o trimestrale. La periodicità è trimestrale se l'ammontare trimestrale dei servizi resi non supera 50.000 € nel trimestre di riferimento e nei quattro precedenti; in caso contrario è mensile.
La presentazione avviene entro il giorno 25 del mese successivo al periodo di riferimento. Non devi quindi attendere la dichiarazione IVA annuale o la chiusura contabile per gestire l'INTRA.
Scadenze INTRASTAT 2026
| Periodo di riferimento | Termine di presentazione |
| Dicembre 2025 / 4° trim. 2025 | 26 gennaio 2026 |
| Gennaio 2026 | 25 febbraio 2026 |
| Febbraio 2026 | 25 marzo 2026 |
| Marzo 2026 / 1° trim. 2026 | 27 aprile 2026 |
| Aprile 2026 | 25 maggio 2026 |
| Giugno 2026 / 2° trim. 2026 | 27 luglio 2026 |
| Settembre 2026 / 3° trim. 2026 | 26 ottobre 2026 |
| Dicembre 2026 / 4° trim. 2026 | 25 gennaio 2027 |
Se il giorno 25 cade di sabato, domenica o in un giorno festivo, il termine slitta al primo giorno lavorativo successivo. Verifica sempre il calendario ufficiale dell'Agenzia delle Dogane.
Come si presenta l'elenco all'Agenzia delle Dogane?
La presentazione avviene esclusivamente per via telematica all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM), tramite il Servizio Telematico Doganale oppure i canali Entratel/Fisconline. La trasmissione cartacea non è ammessa.
Informazioni da preparare:
- il periodo di riferimento;
- il numero di identificazione IVA del committente, senza spazi né trattini;
- il Paese del committente;
- l'importo imponibile fatturato, in euro;
- il codice servizio, le modalità di erogazione e di incasso e le eventuali rettifiche.
Se fatturi più prestazioni allo stesso committente nel medesimo periodo, puoi raggrupparle secondo le regole di compilazione del modello, purché l'importo complessivo sia corretto.
Elenchi INTRASTAT e liquidazione IVA: come si collegano
Gli elenchi e la liquidazione IVA sono collegati ma distinti. Occorre garantire la coerenza tra i due adempimenti.
Dove riportare i servizi in dichiarazione IVA
Le prestazioni dichiarate nell'INTRA confluiscono nella dichiarazione IVA in Italia e nelle liquidazioni periodiche. L'importo complessivo fatturato senza IVA ai clienti europei deve essere coerente tra elenchi e contabilità IVA.
INTRASTAT servizi e INTRASTAT beni: due elenchi diversi
Non confondere l'INTRA 1-quater (servizi) con l'INTRA 1-bis (cessioni di beni), che riguarda gli scambi fisici di merci tra Stati membri. Un'impresa può essere soggetta a entrambi gli obblighi se vende sia beni sia servizi nell'UE.
Sanzioni in caso di omessa o errata presentazione
L'omessa, tardiva o inesatta presentazione degli elenchi INTRASTAT espone a sanzioni amministrative ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. 471/1997: la sanzione è prevista per ciascun elenco ed è ridotta alla metà se la regolarizzazione avviene entro 30 giorni dalla richiesta dell'ufficio. Il ravvedimento operoso consente un'ulteriore riduzione.
Elenchi INTRASTAT per il regime forfettario
Il regime forfettario evita di addebitare l'IVA italiana, ma non esonera dall'obbligo INTRA quando ricorrono le condizioni (committente soggetto passivo in un altro Stato membro, prestazione secondo la regola generale B2B).
Molti forfettari ritengono, erroneamente, che il regime li esoneri da qualsiasi formalità intracomunitaria. È una confusione frequente tra il regime IVA applicabile in Italia e gli obblighi dichiarativi legati ai flussi intracomunitari. Chi rende questi servizi deve iscriversi al VIES e presentare l'elenco.
Casi particolari e prestazioni miste
Alcune situazioni richiedono particolare attenzione:
- una prestazione fatturata a una stabile organizzazione in un altro Paese dell'UE, mentre la sede è in Italia: il luogo di destinazione effettivo può modificarne il trattamento;
- una nota di credito o una fattura rettificativa su una prestazione già dichiarata: la rettifica va riportata nell'elenco del periodo interessato;
- una prestazione mista che combina servizio e cessione di beni: occorre individuare la natura prevalente dell'operazione.
Crea un export mensile delle fatture senza IVA verso clienti UE e classifica ogni riga come «dichiarabile INTRA» o «non dichiarabile». Eviti così lacune e disallineamenti con la liquidazione IVA.
Vedi anche: elenchi riepilogativi INTRASTAT.
Domande frequenti
Tutte le prestazioni fatturate a clienti UE vanno negli elenchi INTRASTAT?
No. Gli elenchi riguardano le prestazioni di servizi B2B intracomunitarie che rientrano nella regola generale, quando l'IVA è assolta dal committente soggetto passivo in un altro Stato membro. Le prestazioni con territorialità particolare, alcuni regimi speciali, le prestazioni B2C e i clienti fuori UE non seguono questa logica.
Esiste una soglia per gli elenchi dei servizi?
No. Per i servizi resi non esiste una soglia di valore. Se la prestazione soddisfa le condizioni, va dichiarata fin dal primo euro fatturato.
Un contribuente in regime forfettario deve presentare l'INTRA?
Sì, il forfettario può essere interessato se rende una prestazione di servizi B2B a un committente soggetto passivo stabilito in un altro Stato membro dell'UE. Il regime forfettario non elimina automaticamente l'obbligo, previa iscrizione al VIES.
Entro quando si presentano gli elenchi?
L'elenco si presenta entro il giorno 25 del mese successivo al periodo di riferimento (mensile o trimestrale). Il periodo di riferimento è quello in cui la prestazione si considera effettuata.
Qual è il periodo di riferimento della prestazione?
Occorre ragionare in base al momento di effettuazione dell'operazione ai fini IVA. Data di ultimazione, fattura ed eventuali acconti vanno confrontati con il periodo indicato nell'elenco e nella liquidazione.
Come si presenta l'elenco INTRASTAT?
L'elenco si presenta esclusivamente per via telematica all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM), tramite il Servizio Telematico Doganale o i canali Entratel/Fisconline.
Gli elenchi valgono anche per clienti in Svizzera o nel Regno Unito?
No. Gli elenchi riguardano le prestazioni B2B intracomunitarie, quindi committenti soggetti passivi stabiliti nell'Unione europea. Svizzera e Regno Unito sono fuori UE: la territorialità IVA va trattata al di fuori dell'INTRASTAT.
Quali sanzioni si applicano per l'omessa o errata presentazione?
L'omessa, tardiva o inesatta presentazione degli elenchi INTRASTAT è sanzionata ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. 471/1997, con riduzione della sanzione se la regolarizzazione avviene entro 30 giorni e possibilità di ravvedimento operoso.
Paesi interessati