Rimborsi IVA: Accordo di reciprocità tra Italia e Regno Unito (UK)
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Rimborsi IVA: Accordo di reciprocità tra Italia e Regno Unito (UK)

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A partire dal 1° gennaio 2021, il Regno Unito non fa più parte del territorio doganale e IVA dell’Unione europea. In tale contesto, è stato stipulato un accordo di reciprocità tra l’Italia e il Regno Unito.

Illustration : skyline et fiscalité du pays

Accordo di Reciprocità tra L’Italia e il Regno Unito di GB e d’Irlanda del Nord ai fini dei rimborsi IVA

Il 2 maggio 2024, la Direzione Centrale Settore internazionale dell'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la Risoluzione n.22 sull'IVA in Italia e i rimborsi per soggetti extra-UE. Per gestire questa procedura, molte imprese UK si affidano a un rappresentante fiscale in Italia concludendo quanto segue:

«I Governi dei due Stati dichiarano di ritenere formalmente sussistenti i presupposti giuridici per il riconoscimento della condizione di reciprocità ai fini dell’erogazione del rimborso IVA per gli acquisti effettuati dagli operatori italiani sul territorio britannico e dagli operatori britannici sul territorio italiano, nell’ambito delle loro attività, a partire dal 1° gennaio 2021, rilevato che il Regno Unito non ha mai interrotto l’erogazione dei rimborsi agli operatori italiani. I rappresentanti dei due Stati precisano che l’accordo di reciprocità sarà attuato nel rispetto delle legislazioni britannica e italiana, nonché del diritto internazionale applicabile.»

Relativamente alle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2021 con il Regno Unito è applicabile l’articolo 38-ter del D.P.R. n. 633/1972 ai fini dell’erogazione dei rimborsi IVA. Pertanto:

  • I soggetti stabiliti in Italia possono proporre istanza di rimborso IVA al Regno Unito in conformità alla normativa ivi vigente.
  • I soggetti stabiliti nel Regno Unito possono avanzare richiesta di rimborso IVA ai sensi dell’articolo 38-ter, che rinvia al primo comma dell’articolo 38-bis2, comma 1 del D.P.R. n. 633/1972.

L'istanza di rimborso IVA in Italia deve essere presentata secondo le modalità stabilite dal Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 1° aprile 2010. Tale accordo ha un effetto retroattivo al 1° gennaio 2021 ed è entrato in vigore il 7 febbraio del 2024. Per le imprese UK con operazioni continue in Italia, è consigliabile valutare l'ottenimento della partita IVA in Italia.

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kevin

Informazioni sull’autore

Kévin Sagnier

Esperto IVA

Esperto IVA presso Eurofiscalis, Kévin Sagnier affianca le imprese nella gestione dei loro obblighi IVA a livello internazionale. Dall'identificazione alla conformità dei flussi transfrontalieri, aiuta le aziende che si sviluppano in Europa a mettere in sicurezza le proprie operazioni.