Norme IVA applicabili alle vendite triangolari (Direttiva del 16 dicembre 1991)
Definizione di triangolazione intracomunitaria
Una transazione in triangolazione si verifica quando tre società con sede in tre Paesi diversi sono coinvolte nello stesso flusso fisico di merci. Ad esempio, se la vostra azienda francese (B) acquista merci da un’azienda italiana (A) e le vende a un’azienda austriaca (C): le merci vengono inviate direttamente dall’Italia all’Austria, senza passare per la Francia. In questo caso, la vostra azienda è un «operazione triangolare IVA», o un’azienda «intermediaria».
Secondo la Direttiva del 16 dicembre 1991, quando la vostra società (B) si trova nella posizione di acquirente/venditore, dovete essere identificati ai fini IVA nel Paese di partenza (A) o di cessione dei beni (C). La società «intercalare» non è esente da IVA. Nelle transazioni triangolari solo una delle due vendite effettuate è esente.
L’acquirente/venditore è identificato nel paese di partenza
Quando la vostra società francese B è identificata nel Paese di partenza (Italia), darete il vostro numero di partita IVA italiano alla società A. Questa prima vendita è considerata una vendita interna all’Italia: il fornitore A vi fatturierà comprensiva dell’IVA italiana. Dopo questo primo flusso, fatturerete al vostro cliente austriaco C come cessione intracomunitaria esente da IVA dall’Italia, usando la vostra partita IVA italiana.
Quali sono gli obblighi di A, B e C?
- L’azienda A effettua una vendita locale e fattura a B l’IVA del proprio Paese. Non dovrà presentare una dichiarazione di scambio merci.
- L’impresa B deve attribuire ad A il proprio numero di partita IVA intracomunitaria nel Paese di partenza, pagare l’IVA e recuperarla nelle dichiarazioni locali. Deve poi dichiarare la cessione intracomunitaria effettuata nel Paese di C nella sua dichiarazione IVA.
- La società C effettua un acquisto intracomunitario soggetto a IVA nel proprio Paese.
Triangolazioni Intracomunitarie: l’acquirente/venditore è identificato nel paese di consegna
Se la vostra società francese B è identificata nel Paese di cessione (Austria), la prima vendita sarà considerata una cessione intracomunitaria esente. Voi darete il vostro numero di partita IVA austriaco al fornitore italiano A, che vi fatturierà al netto dell’IVA. In seguito effettuerete una vendita locale in Austria, dove siete identificati: fatturete al cliente C con IVA locale inclusa.
- La prima vendita deve essere dichiarata dal fornitore A come una cessione intracomunitaria.
- La società B deve dichiarare questa vendita come acquisto intracomunitario soggetto a IVA nel Paese di cessione, riscuotere e detrarre l’IVA nella sua dichiarazione IVA.
- Il cliente finale C non deve presentare una DEB per questa transazione.
Triangolazioni Intracomunitarie semplificate
L’articolo 141 della Direttiva 2006/112/CE prevede misure di semplificazione per queste vendite triangolari, consentendo alla cosiddetta società «intercalare» di aliquote IVA nell’UE . Affinché questa semplificazione si applichi, le società A, B e C devono essere identificate ai fini dell’IVA nei rispettivi Paesi, mentre la società acquirente/venditrice B non deve essere identificata né nel Paese di partenza né in quello di destinazione dei beni.
La vostra società francese B non è identificata né in Italia né in Austria. In questo caso, la prima vendita sarà considerata dal fornitore come una cessione intracomunitaria esente verso l’Austria. Il vostro fornitore italiano A vi fatturierà al netto dell’IVA, citando il vostro numero di IVA intracomunitaria francese. Successivamente fatturerete al vostro cliente austriaco C al netto dell’IVA con la dicitura «Esenzione dall’IVA. Applicazione dell’articolo 141 della direttiva 2006/112/CE del 28 novembre 2006».
In questo regime semplificato, la società «intercalare» B non è soggetta all’IVA né sull’acquisto né sulla vendita.
Per la prima vendita tra A e B:
- Il fornitore A fattura a B al netto dell’IVA e dichiara la vendita come cessione intracomunitaria.
- L’acquirente/venditore B non ha né una DEB da presentare né una dichiarazione IVA da compilare per questo acquisto.
- Deve però presentare un invio DEB secondo la procedura 31 per la vendita triangolare semplificata fatturata a C.
Per la seconda vendita tra B e C: la società cliente C deve dichiarare l’IVA di questa transazione come un acquisto intracomunitario nel suo Paese.
Assicurate le vostre vendite triangolari e i trasferimenti di scorte
Potrebbe essere necessaria un’ulteriore analisi delle vostre Quick Fixes IVA 2020 se riguardano società con sede al di fuori dell’Unione Europea, trasferimenti di scorte definitive o trasferimenti in conto deposito. È importante prestare attenzione al flusso fisico delle merci e alle norme IVA applicabili nei diversi Paesi.
Per garantire che le vendite triangolari e i trasferimenti di scorte siano conformi alle Incoterms 2020 e normative fiscali, è consigliabile ricorrere ai servizi di una società di consulenza fiscale come Eurofiscalis. I nostri esperti effettueranno un audit IVA analizzando i vostri flussi e prenderanno le misure necessarie a vostro nome.